Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16
BUR 7 Novembre 2008, n. 41, S/130
Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere.
“bed and breakfast” “affittacamere” “ostelli” “case per vacanze” “case per ferie” “alberghi diffusi” “rifugi montani”
- a) “affittacamere“, le strutture ricettive composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile, collegati funzionalmente tra loro, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari. L’utilizzo degli appartamenti a tale scopo non comporta il cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici;
- b) “ostelli per la gioventù”, le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento, per periodi limitati, di giovani e di eventuali accompagnatori di gruppi di giovani. Tali strutture possono ospitare ragazzi al di sotto dei quattordici anni per periodi di vacanza estiva o invernale solo se provvisti di accompagnatore. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a sessanta giorni;
- c) “case e appartamenti per vacanze“, gli immobili arredati per l’affitto ai turisti, esclusa la somministrazione di alimenti e bevande, nonché, di offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a tre giorni e non superiore ai tre mesi consecutivi. Le gestioni di case ed appartamenti per vacanze si distinguono nelle seguenti tipologie:
- 1) in forma non imprenditoriale, per la gestione occasionale di una o due case o appartamenti per vacanze;
- 2) in forma imprenditoriale, per la gestione non occasionale ed organizzata di tre o più case o appartamenti per vacanze.
- d) “case per ferie“, le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone singole o di gruppi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, o sportive, nonché, da altri enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
- e) “alloggio e prima colazione” o “bed and breakfast“, il servizio offerto da parte di coloro che nell’abitazione hanno residenza e domicilio e mettono a disposizione degli alloggiati delle camere con relativi posti letto. Tale servizio, svolto con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, con un periodo di inattività pari almeno a sessanta giorni l’anno anche non consecutivi, ridotti a trenta giorni l’anno in Comuni sprovvisti di altre strutture ricettive, in un massimo di tre camere con non più di sei posti letto, comprende la prima colazione ed è assicurato avvalendosi della normale organizzazione familiare. In ogni caso il soggiorno e il pernottamento non può essere superiore a novanta giorni.
- f) “alberghi diffusi“, le strutture ricettive che, in un centro storico con meno di tremila abitanti o in una area urbana omogenea individuata dal comune, forniscono agli utenti alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in unità alloggiative dislocate in più stabili collocati entro una distanza massima di trecento metri,
- con servizi unitari e centralizzati di reception, ristorazione ed eventuali altri servizi complementari, con almeno due spazi di uso comune. Il servizio di ristorazione è esercitabile anche attraverso convenzione con esercizi preesistenti. Tali strutture sono composte da non meno di sette appartamenti con un minimo di quindici posti letto.
- L’utilizzo d’unità immobiliari a tale scopo non comporta specifica destinazione d’uso ai fini urbanistici. L’adeguamento delle strutture, con particolare riferimento alla sicurezza e all’accessibilità, avviene nel rispetto della normativa vigente per le strutture residenziali per l’intero stabile;
- g) “rifugi montani“, le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti in zone isolate di montagna ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, raggiungibili esclusivamente attraverso mulattiere, sentieri, strade forestali, strade percorribili da mezzi di trasporto ordinari, anche in prossimità di centri abitati.









